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D.P.R. 05/06/2001 n. 328Art. 24. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B. 4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigen- ziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A. Capo V Professione di attuario Art. 25. Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario iunior. 4. L'iscrizione all'albo degli attuari è accompagnata rispettivamente dalle dizioni "sezione degli attuari" "sezione degli attuari iuniores". Art. 26. Attività professionali 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali individuate dall'articolo 3 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194: a) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza; b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a); c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l'operatività tecnicogestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a); d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attività assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di copertura; e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni; f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo; g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario. 2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attività professionali previste dalle disposizioni di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse. 3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività professionali, individuate dall'articolo 3 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194: a) la gestione delle procedure di centrollo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari; b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza; c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale; d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale; e) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti. Art. 27. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 19/S - Finanza; b) classe 90/S - Statistica demografica e sociale; c) classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale; d) classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale; b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematicofinanziari delle assicurazioni vita, danni e della previdenza; c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico- attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e degli enti di previdenza; d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale. 3. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A sono esentati dalla prima prova scritta. Art. 28. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo- previdenziali e finanziarie; b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria; c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali; d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e deontologia professionale. Art. 29. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari. [Tabella A] Capo VI Professione di biologo Art. 30. Sezioni e titoli professionali 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior. 4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei biologi", "sezione dei biologi iuniores". Art. 31. Attività professionali 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali: a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi; b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche; c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali; d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta; e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici; g) classificazione e biologia degli animali e delle piante; h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazio ne dei loro bisogni nutritivi ed energetici; i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di: a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche; b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca; c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti; d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica; e) procedure di controllo di qualità. 3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Art. 32. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito e- same di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 6/S - Biologia; b) classe 7/S - Biotecnologie agrarie; c) classe 8/S - Biotecnologie industriali; d) classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; e) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; f) classe 69/S - Scienze della nutrizione umana. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico; b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità; |
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